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Immagine del redattoreAlessandra Bulgheroni

Le DBN nelle attività di interesse generale e diverse delle A.T.S.


attività ProfessioneDBN

Ogni realtà del terzo settore, comprese le Associazioni che si occupano di promozione, formazione e diffusione delle DBN (non quelle di rappresentanza di categoria professionale), svolge una attività principale, che è il cuore e l’anima dell’associazione stessa. Tali vengono definite attività di interesse generale e hanno l’obiettivo di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del sodalizio o dell’ente.


Le attività di interesse generale del terzo settore sono ampiamente e dettagliatamente indicate nel disposto dell’articolo 5 del D.lgs 117/2017 ma è possibile occuparsi, accanto alle attività di interesse generale, anche delle cosiddette “attività diverse”, a patto che l’atto costitutivo e lo statuto lo prevedano e che tali attività risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e siano dunque funzionali a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.


Le parole d’ordine sono quindi:

· supporto,

· sostegno

· promozione

· perseguimento delle attività istituzionali.


Le attività secondarie sono state individuate nel terzo settore con un decreto ministeriale.


DECRETO 19 maggio 2021, n. 107 con gli articoli 2 e 3

L’Articolo 2 indica la natura strumentale delle attività diverse, mentre articolo 3 indica la loro natura secondaria.


Art. 2

Natura strumentale delle attività diverse

1. Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.

Quindi si considerano tali le attività che vengono esercitate dall’ente per la realizzazione in via esclusiva delle finalità dell’ente stesso, indipendentemente dal loro oggetto.


Art 3 Natura secondaria delle attività diverse

1. Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:


a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.


Quindi le attività secondarie, seppur strumentali, devo restare in limiti quantitativi indicati nei punti a) e b)


2. Nel documentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attività di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, l'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1.


3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:

a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.


4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.


Quali sono le attività di interesse generale nel dettaglio:


Sono quelle indicate all’interno dell’articolo 5 del D.lgs. 117/2017 le seguenti attività di interesse generale, previste dall’articolo 5 del codice del Terzo settore:

a. interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

b. interventi e prestazioni sanitarie;

c. prestazioni socio-sanitarie;

d. educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

g. formazione universitaria e post-universitaria;

h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n. cooperazione allo sviluppo;

o. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;

q. alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s. agricoltura sociale;

t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

x. cura di procedure di adozione internazionale;

y. protezione civile;

z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Obblighi e divieti:


Le attività di interesse generale devono essere indicate nello statuto e documentate successivamente da parte dell’organo amministrativo nella relazione di missione o nella nota integrativa di bilancio.

La natura secondaria e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale deve essere documentata dall’organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

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