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Immagine del redattoreCarlotta Toschi

La pratica delle DBN con i minori: il certificato antipedofilia


antipedofilia


Carlotta Toschi, avvocata in Bologna, ci aiuta a districarci sulla norma.



Il certificato antipedofilia è tornato alla luce a partire dal primo luglio 2023. Ma che cos’è esattamente e quando è nato?

Per fare chiarezza, dobbiamo tornare a dieci anni or sono: in attuazione della Legge n. 96 del 2013, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 39/2014 che è entrato in vigore dal 6 aprile 2014.

In particolare, per quanto qui interessa, l’articolo 2 dispone che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne … deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne”.

La norma interna discende dalla Direttiva Europea n. 2011/93/U del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2011: una direttiva mirata espressamente alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e sostituisce la decisione quadro 2004/69/GAI del Consiglio. Il legislatore italiano ha recepito tale normativa rendendo ancora più forte la tutela dei minori e la lotta contro gli abusi e violenze ai danni dei minori. Sempre in attuazione della Direttiva UE 2011/93/U, è stato introdotto l’art. 25 – bis nel D.P.R. 313/2002 (TU del casellario).


Richiedere il casellario è un obbligo, non un adempimento facoltativo.

Lo scopo che viene perseguito dal legislatore sovranazionale e da quello interno è contrastare i fenomeni di pedofilia, pedopornografia e abuso e violenza sui minori. Il casellario, difatti, riporta la presenza di eventuali condanne definitive e o sanzioni interdittive, che sono a carico del potenziale dipendente. Quindi, se è intenzione di assumere un soggetto che andrà a svolgere le mansioni e professione a stretto contatto con dei minori, tale certificato sarà obbligatorio.

In assenza di condanne o sanzioni, il casellario riporterà la dicitura “Si attesta che nella Banca dati risulta: NULLA”. Diversamente, verranno indicate le condanne.

Nel certificato, è anche indicato quale Procura della Repubblica ha rilasciato tale documento ed in che data.


I reati interessati al certificato antipedofilia sono quelli indicati nell’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, e cioè prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e adescamento di minorenni.

Oltre a tali reati che, ovviamente, rivestono particolare gravità, sono segnalate anche le cosiddette sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori. Volendo rendere qualche esempio, si può fare menzione dell’interdizione da incarichi in scuole di ogni ordine e grado, interdizione da uffici pubblici o privati frequentati dai minori.


Stante la scarsa chiarezza della norma, come spesso accade da parte del legislatore, era intervenuto il CONI, che, con propria circolare 4.4.2014, aveva circoscritto l’obbligo di presentazione del certificato solo in riferimento ai rapporti di lavoro e non anche a coloro che svolgevano attività di volontariato. Si intendeva per soggetto che svolge attività di volontariato anche tutti coloro che percepivano compensi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. m) TUIR.


Intervenuto, successivamente, anche il Ministero, per il tramite di circolari ministeriali, veniva chiarito che l’obbligatorietà di presentazione veniva estesa anche ai collaboratori co.co.co e ad ai professionisti con partita iva. Erano espressamente esclusi dall’obbligo coloro che svolgevano prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Nelle circolari, si precisava altresì che era possibile utilizzare l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che veniva resa dal lavoratore al datore di lavoro, esclusivamente all’atto di avvio dell’attività ed in attesa del certificato.


Il casellario si richiede, ancora oggi, all’ufficio del Casellario Giudiziale che è situato presso la Procura della Repubblica. Può essere richiesto in forma cartacea, allo sportello, oppure anche tramite il sito del Ministero della Giustizia che rende ostese tutte le modulistiche sia per inviare la richiesta sia per ritirare la domanda, in caso in cui il soggetto istante intendesse delegare un soggetto terzo. È stata prevista anche la facoltà di richiesta diretta, da parte del datore di lavoro, senza alcuna necessità di delega, con esclusivamente il versamento del pagamento dei diritti di copia che, ad oggi ammontano ad euro 3.92 se il certificato è richiesto senza urgenza oppure con urgenza ad euro 7,84.


Il certificato, sia in caso in cui venga richiesto dal lavoratore sia nel caso in cui venga richiesto dal datore di lavoro, ha una validità di mesi sei.

Ovviamente, è bene sottolinearlo, se il rapporto di lavoro fosse di durata maggiore, appare non necessario chiederne un secondo, trascorsi i sei mesi.

Tuttavia, come specificato in due note del ministero di Giustizia del 3.4.2014 e del Ministero del Lavoro del 15.9.2014, sarà necessario chiedere un nuovo certificato in caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per poi riprenderlo, nuovamente, successivamente.


La conservazione del certificato da parte del datore di lavoro, per quanto concerne il trattamento dati e privacy, necessita di apposito specifico consenso da parte del lavoratore: trattasi, infatti, di “dato giudiziario”.

La previsione normativa, abbiamo specificato sopra, non riguarda i volontari bensì i lavoratori sportivi. Tuttavia, nulla esclude che il volontario possa avanzare autonomamente e spontaneamente richiesta.


Per meglio comprendere l’importanza della richiesta del certificato e l’obbligatorietà della richiesta, ricordiamo che l’art. 25 – bis D.P.R. 313/2002 prevede una pesantissima sanzione amministrativa di natura pecuniaria che colpisce il datore di lavoro inadempiente. Tale sanzione è comminata a tutti coloro che assumono un soggetto senza richiesta del certificato e tale sanzione è compresa tra i 10.000 e i 15.000 euro.


Sicurezza e benessere dell’atleta, soprattutto di giovane età, è di primaria importanza.


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