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SE HAI BISOGNO DI SUPPORTO O CHIARIMENTI 

Immagine del redattoreAlessandra Bulgheroni

Fiscalità e normativa del professionista delle D.B.N.



Le modalità di inquadramento possibili per chi lavora con le D.B.N.

 

Fiscalità e normativa del professionista delle D.B.N. - quali opportunità possibili?

 

L’operatore professionista delle DBN: le principali modalità fiscali e normative


Terminata la formazione necessaria per potersi spendere come Operatore Professionista delle Discipline Bio Naturali ci sono scelte da compiere e passi da fare per iniziare a lavorare nella maniera corretta. Questo documento è un breve vademecum informativo per comprendere come sia possibile operare nel settore delle discipline bionaturali, rispettando le attuali normative fiscali e amministrative.


Per prima cosa occorre compiere una valutazione sull'opportunità di:

  • Aprire una partita IVA e operare come lavoratori autonomi (in spazi propri o presso terzi),

  • Collaborare con realtà già esistenti come lavoratori dipendenti,

  • Prestare attività di tipo occasionale,

  • Costituirsi in collaborazione con altri sotto forma di associazione di promozione sociale o culturale;

Questa valutazione dovrà tener conto del tempo che si presume si possa dedicare all’attività (ad esempio full o part time), della presenza o meno sul proprio territorio di realtà affini alla professione (come Spa, centri benessere, terme, strutture alberghiere…), delle risorse eventualmente disponibili per avviare un'attività autonoma o della possibilità di creare e rendere operativa una realtà associativa.


Prima opzione

Se si è optato per l'attività autonoma e quindi per l’apertura di partita IVA, si deve sapere che:

  • Di norma si opera inizialmente in “Regime forfettario Autonomo” secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2015, art. 1 co. 54-89.

  • In questo caso si paga un'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività. Vi è esclusione da Irap, studi settore e altri parametri di esonero. Le fatture vengono emesse ai clienti senza addebito iva e quindi senza ritenuta d’acconto. Permane il 4% di contribuzione previdenziale, a carico del cliente.

  • Prima di iniziare l'attività, è bene informarsi presso il proprio Comune sulla necessità di produrre il documento SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) Ogni realtà locale fa storia a sé e quindi è impossibile stabilire una norma equivalente sul territorio nazionale ben ricordando che a tutt’oggi l’obbligo sussiste solo per le attività esercitate sotto forma di impresa e non anche sotto forma di attività professionale.

  • Il codice di partita iva consigliato per i professionisti delle DBN è il 96.09.09 (altre attività di servizi alla persona n.c.a. ovvero non classificabili altrimenti).

  • Non essendo provvisti di casse previdenziali proprie, i naturopati devono versare una quota stabilita annualmente dall’INPS in regime di gestione separata la cui contribuzione varia anno per anno e per il 2022 è necessario controllare le tabelle contributive aggiornate. I contributi non si pagano mese per mese ma si versano in sede di dichiarazione dei redditi

  • I redditi conseguiti dal lavoro autonomo devono essere in misura prevalente rispetto a eventuali redditi da lavoro dipendente.


Seconda opzione

Esiste la possibilità di essere assunti come lavoratori dipendenti, presso diverse realtà: palestre, centri benessere, centri di Massaggio, centri medici, estetici....

Questa opzione comporta che:

  • L’Operatore presti il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze di un'impresa o di un'associazione in regime di esclusiva parziale o totale, a seconda dei vincoli di contratto.

  • Vi sia assenza di rischio d'impresa, continuità della prestazione, osservanza di un orario di lavoro e di una misura fissa di retribuzione.

  • Il datore di lavoro iscriva il proprio dipendente all'INPS e sia tenuto al pagamento della contribuzione previdenziale.

  • Vi sia la possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato, determinato, part time.

Terza opzione

Se si decide per la prestazione occasionale (regolata dall'Art. 2222 del codice civile) occorre sapere che:


  • Il prestatore d'opera svolge un'attività autonoma, periodica, non abituale. La prestazione deve essere realmente occasionale, il che significa non protratta nel tempo: non rientra ad esempio in questa opzione una collaborazione con un centro benessere che preveda anche un solo giorno alla settimana, ma per più settimane consecutive.

  • Non c'è vincolo con il dipendente, che non è obbligatorio aprire una partita IVA.

  • Vi è la necessità di emissione di una notula o parcella. Nel caso l’Operatore delle DBN la emetta nei confronti di un ente, di un'attività imprenditoriale o di un'associazione, la notula dovrà indicare la ritenuta d'acconto del 20%, che il ricevente dovrà versare come sostituto d'imposta entro il 16 del mese successivo a quello in cui si riceve il pagamento. Nel caso in cui la prestazione occasionale sia effettuata nei confronti di un privato, non si applica la ritenuta d'acconto.

  • A decorrere dal mese di dicembre 2021 tutte le prestazioni occasionali sono soggette a una comunicazione preventiva da effettuarsi, a cura del committente, presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per provincia, pena irrogazioni di sanzioni nel caso di mancata comunicazione.

Quarta opzione

Se si decide per la costituzione di un'Associazione di Promozione Sociale o Culturale, occorre sapere tenere presente che, con l’entrata in vigore a pieno regime del Registro Unico del Terzo settore, è necessario porre in essere una scelta fra operare come associazione del Terzo settore ovvero no, con i conseguenti riflessi di tipo fiscale e giuslavoristico conseguenti.

  • Le Associazioni culturali sono enti privati non commerciali senza finalità di lucro che utilizzano le risorse finanziarie per la diffusione della conoscenza delle discipline bionaturali.


  • Le Associazioni di Promozione sociale, sono anch'esse enti privati che fanno attività non commerciale e hanno varie agevolazioni fiscali, come per esempio l'accesso alla ripartizione del 5 per mille, nel caso in cui le dette associazioni abbiano finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'interno e sono iscritte nel Registro del Terzo settore.


  • Per aprire un'associazione operante nel Terzo settore occorre un numero minimo 7 soci fondatori. Occorre poi che vi sia un Atto Costitutivo e uno Statuto nei quali dev'essere inserito lo scopo per cui l'associazione stessa esiste da inserirsi nei disposti dell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

  • L'associazione deve avere una propria partita iva o il codice fiscale e deve essere registrata all'Agenzia Entrate o (di preferenza) con atto notarile.

  • Le attività svolte dai soci sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati non vengono tassati per le associazioni di promozione sociale mentre per le associazioni culturali che decidono di non iscriversi nel Terzo settore è necessaria la valutazione ex articolo 145 Tuir.


Quando si sceglie quest’ultima opzione, l’errore in cui si incappa più spesso è quello di aderire o fondare un'associazione e gestita come se gli avventori fossero clienti: ciò comporta il rischio di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per evitarle è bene ricordare che per aprire o fondare un'associazione conforme alle disposizioni normative, è necessario rispettare alcune caratteristiche proprie dell'associazionismo in genere:

- Avere una base democratica: le decisioni devono essere prese all’interno del consiglio direttivo e della assemblea dei soci).

- Deve esserci una regolare convocazione delle assemblee e approvazione dei rendiconti in assemblea stessa.

- Vi deve essere una corretta ammissione dei soci, seguendo una procedura che chiarisca ad ogni passaggio che l'associazione non ha clienti, ma soci.

- Vi deve essere una corretta "tenuta" libri sociali (libro dei soci, libro delle assemblee dei soci, libro del consiglio direttivo).

- Occorre che vengano effettuate ciclicamente delle attività culturali (seminari, conferenze) aperte esclusivamente ai soci, che giustifichino l'esistenza dell'associazione stessa.

- Una particolare attenzione richiedono i libri dei volontari nelle APS perché, come per le ODV, questi registri devono essere vidimati.


Avvertenze

Il presente documento è un vademecum informativo di natura generale: per fattispecie concrete o esigenze particolari è necessario rivolgersi a professionisti (commercialisti, notai, consulenti del lavoro).


Fiscalità professione DBN

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